Fonte normativa
Art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Potere sostitutivo
Ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9.01.2014, il titolare del potere sostitutivo, in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali, è individuato a norma dell'art 2, comma 9 bis della L. 241/1990 ss. mm. ii. nel Direttore Generale della Città Metropolitana di Genova ed esercita il potere sostitutivo secondo le tempistiche previste dall'art.2, comma 9 ter della Legge 241/1990 e ss.mm.ii..
Descrizione tempistica
La conferenza di servizi può essere convocata in forma semplificata e in modalità asincrona oppure in forma simultanea e in modalità sincrona e le tempistiche sono dettate rispettivamente dagli artt. 14 bis e ter della Legge 241 del 1990 e ss.mm.ii..
Si evidenzia che, fino al 31 dicembre 2026, continuerà ad applicarsi il regime transitorio, che prevede:
- un termine ordinario di 30 giorni;
- un termine di 45 giorni per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.
A decorrere dal 1° gennaio 2027, entrerà pienamente in vigore il nuovo assetto, che stabilisce:
- 30 giorni quale termine ordinario (invariato);
- 60 giorni per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (in sostituzione dei precedenti 90 giorni).
Per quanto riguarda lapprovazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), i termini sono fissati come segue:
- 30 giorni quale termine massimo entro cui le amministrazioni e i soggetti coinvolti devono rendere le proprie determinazioni nellambito della conferenza di servizi;
- 60 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni competenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di tutela dei beni culturali o della salute dei cittadini, salvo che specifiche disposizioni normative prevedano termini diversi.