Approvazione Analisi di Rischio (procedimenti che interessano Comuni con meno di 8.000 abitanti)

L'Analisi di Rischio valuta i rischi sanitari da contaminazione ambientale e viene approvata secondo il D.Lgs. 152/2006 e la Legge Regionale 10/09, per i Comuni con meno di 8.000 abitanti. [Cod. proc. A.16bis]

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

  • Il soggetto responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs.152/2006 è obbligato ad avanzare l'istanza.
  • Il proprietario del terreno o altro soggetto interessato hanno la facoltà di presentare la richiesta ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs.152/2006.
  • Ai sensi degli art. 244 e 250 del D. Lgs. 152/2006, l'Amministrazione pubblica competente deve presentare la richiesta qualora non sia individuabile o non provveda il responsabile della contaminazione e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato.

Descrizione

L'Analisi di Rischio è lo strumento tecnico-amministrativo finalizzato a valutare lo stato di qualità ambientale di un sito in relazione alle condizioni di rischio sanitario potenzialmente indotto dalle condizioni dei terreni e delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 152/2006 (verificate mediante modellazione concettuale e numerica atta a definire i valori limite sito-specifici, denominati CSR, per i contaminanti nei terreni e nelle acque sotterrane):
  • Approvazione Analisi di Rischio ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e degli artt. 5 e 9 della LR 10/09 (procedimenti che interessano Comuni con meno di 8.000 abitanti)
  • Approvazione Analisi di Rischio ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e degli artt. 5 e 9 della LR 10/09 (procedimenti che interessano Comuni con meno di 8.000 abitanti)
  • Approvazione Analisi di Rischio ai sensi del DM 31/15 e degli artt. 5 e 9 della LR 10/09 (procedimenti che interessano Comuni con meno di 8.000 abitanti)

Come fare

La domanda può essere presentata

  • On line, selezionando il link 'Accedi al servizio' ed utilizzando le credenziali SPID o CIE per accedere al servizio online. Nella scheda che viene presentata:
    • è obbligatorio compilare i 'DATI DEL RICHIEDENTE'
    • se l'istanza è presentata per una persona fisica diversa dal richiedente è necessario compilare la sezione 'BENEFICIARIO PERSONA FISICA'
    • Se l'istanza è presentata per una persona giuridica è necessario compilare la sezione 'BENEFICIARIO PERSONA GIURIDICA'
  • via pec all'indirizzo presente nel pie' di pagina di questo portale
  • all'ufficio archivio/protocollo della Città metropolitana di Genova Piazzale Mazzini 2, 16122 Genova
ATTENZIONE! Per presentare istanza via PEC o cartacea è necessario scaricare ed allegare il Modulo Informazioni Anagrafiche (file .pdf) debitamente compilato.

RICEVIMENTO PER IL PUBBLICO: Previo appuntamento presso l'ufficio indicato nella scheda 'Accedi al servizio'

Cosa serve

I proponenti devono predisporre:

  • Modulo dati Richiedente/Beneficiario in allegato (solo se l'istanza NON è presentata Online)
  • Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo (vedi istruzioni di dettaglio)
  • Versamento oneri istruttori tramite PagoPA di Città Metropolitana di Genova
  • elaborato tecnico di Analisi di Rischio con i contenuti definiti nell'Allegato 1 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e nelle specifiche linee guida ISPRA. Per i punti venti vendita di carburante l'elaborato è redatto secondo le indicazioni de DM 31/2015

ATTENZIONE!Per presentare istanza via PEC o cartacea è necessario scaricare ed allegare il Modulo Informazioni Anagrafiche (file .pdf) debitamente compilato.

Cosa si ottiene

L'autorizzazione per la domanda presentata

Tempi e scadenze

Fonte normativa

  • Art. 242, c.7, D.Lgs. D.Lgs.152/2006 ('Norme in materia ambientale') e successive modifiche.
  • L.R. 10/2009 ('Norme in materia di bonifiche di siti contaminati') e successive modifiche
  • L. n.241/1990 ('Nuove norme sul procedimento amministrativo') e successive modifiche

Potere sostitutivo
Il titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali è individuato nel Direttore Generale della Città Metropolitana di Genova, ai sensi dell'art 2, comma 9bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche e della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014.
Descrizione tempistica
Né il D.lgs. 152/2006 né la L.R. 10/2009 fissano termini per l'avvio del procedimento. Il D. Lgs. 152/2006 (art. 242, c.7) fissa in 60 giorni i tempi per l'approvazione dell'Analisi di Rischio

60 giorni

La Città Metropolitana approva l'Analisi di Rischio entro 60 giorni dalla data di protocollazione, salvo sospensione dei termini per richiesta di integrazioni o modifiche all'elaborato.

Quanto costa

Il contributo per le spese di istruttoria per l'Autorizzazione unica (approvato con D.G.P. n. 183 prot. 143284 del 06.12.2011) è pari a euro 520,00
I pagamenti devono essere effettuati tramite il sistema PagoPA di Città Metropolitana di Genova

Codice dell'Ente erogatore (IPA)

CMGE
Categoria del servizio:

Data Ultimo Aggiornamento: 07/04/26 11.25