Autorizzazione Unica Ambientale in sostituzione della comunicazione in materia di rifiuti prevista dagli artt. 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per le operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, è necessaria l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) introdotta dal D.P.R. 59/2013, che sostituisce varie autorizzazioni e comunicazioni precedenti. [Cod. proc. A.10bis]

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Chiunque in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.10 del D.M. 5.2.1998, abbia un impianto già realizzato nel rispetto delle norme e intenda svolgere, nel rispetto di quanto indicato dalle norme tecniche, attività di recupero rifiuti.

Descrizione

E' necessaria per intraprendere operazioni di recupero dei rifiuti (Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06) in regime di procedure semplificate, nel rispetto delle norme tecniche previste all'art. 214 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
In casi diversi si rimanda all'Autorizzazione Unica per lo smaltimento e il recupero di rifiuti prevista all'art. 208 del D. Lgs. 152/2006.
Con l'introduzione dell'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) ad opera del D.P.R. 59/2013, la comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 è
sostituita dall'AUA; per tali attività è fatta salva la facoltà (e non l'obbligo) dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso si tratti di attività soggette unicamente a comunicazioni, oppure congiuntamente comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, ferma restando la presentazione telematica della comunicazione per il tramite del SUAP del Comune territorialmente competente.

L'Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce:
  • Autorizzazione agli scarichi idrici;
  • Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • Autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • Comunicazione o nulla osta in materia di acustica;
  • Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
  • Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Pertanto in un unico titolo sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie per esercire l'attività.
In caso l'AUA sostituisca solo comunicazioni il procedimento non è prevista la convocazione di una conferenza dei servizi.

Come fare

La domanda deve essere presentata la domanda online tramite SUAP

RICEVIMENTO PER IL PUBBLICO: Previo appuntamento presso l'ufficio indicato nella scheda 'Accedi al servizio'

Cosa si ottiene

L'autorizzazione che sostituisce la comunicazione in materia di rifiuti prevista ai sensi dagli artt.. 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è un'autorizzazione preventiva, ciò significa che la stessa deve essere rilasciata prima dell'inizio dell'attività.
L'autorizzazione ha durata di quindici anni.
L'istanza di rinnovo deve essere presentata sei mesi prima della scadenza.

Tempi e scadenze

Fonte normativa

  • DPR 59/2013 (art. 4, c. 4)
  • D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (art. 215, c. 1 e art. 216, c. 1)
Potere sostitutivo
Ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9.01.2014, il titolare del potere sostitutivo, in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali, è individuato a norma dell'art 2 comma 9 bis L. 241/1990 ss. mm. ii. nel Direttore Generale della Città Metropolitana di Genova.
Descrizione tempistica
I tempi del procedimento sono dettati dal combinato disposto della norma di settore e del DPR 59/2013.

90 giorni

Durata del procedimento

Quanto costa

Il contributo per le spese di istruttoria (approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale di Genova n. 183 prot. 143284 del 06.12.2011) per la comunicazione in materia di rifiuti sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale è pari a 280,00 euro .
Il contributo previsto per la voltura è pari a 50,00 euro.
I pagamenti devono essere effettuati tramite il sistema PagoPA di Città Metropolitana di Genova

Codice dell'Ente erogatore (IPA)

CMGE
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Data Ultimo Aggiornamento: 10/06/26 10.19