Autorizzazione Unica Ambientale in sostituzione della comunicazione in materia di rifiuti prevista dagli artt. 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

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Autorizzazione Unica Ambientale in sostituzione della comunicazione in materia di rifiuti prevista dagli artt. 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Codice procedimento

A.10bis

A cosa serve

E' necessaria per intraprendere operazioni di recupero dei rifiuti (Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06) in regime di procedure semplificate, nel rispetto delle norme tecniche
previste all'art. 214 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
In casi diversi si rimanda all'Autorizzazione Unica per lo smaltimento e il recupero di rifiuti prevista all'art. 208 del D. Lgs. 152/2006.
Con l'introduzione dell'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) ad opera del D.P.R. 59/2013, la comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 è
sostituita dall'AUA; per tali attività è fatta salva la facoltà (e non l'obbligo) dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso si tratti di attività
soggette unicamente a comunicazioni, oppure congiuntamente comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, ferma restando la presentazione telematica della comunicazione per il tramite
del SUAP del Comune territorialmente competente.

L'Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce:

  • Autorizzazione agli scarichi idrici;
  • Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • Autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • Comunicazione o nulla osta in materia di acustica;
  • Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
  • Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Pertanto in un unico titolo sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie per esercire l'attività.
In caso l'AUA sostituisca solo comunicazioni il procedimento non è prevista la convocazione di una conferenza dei servizi.

Chi può avanzare la richiesta

Chiunque in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.10 del D.M. 5.2.1998, abbia un impianto già realizzato nel rispetto delle norme e intenda svolgere, nel rispetto di quanto indicato dalle norme tecniche, attività di recupero rifiuti.

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Specifiche tecniche

Devono essere allegati tutti di documenti richiesti dalla modulistica approvata con DGR 1076/2016.
Vedi allegati.

Specifiche tecniche - Allegati

Informazioni

La domanda deve essere presentata la domanda online tramite SUAP

Tempistica

L'autorizzazione che sostituisce la comunicazione in materia di rifiuti prevista ai sensi dagli artt.. 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è un'autorizzazione preventiva, ciò significa che la stessa deve essere rilasciata prima dell'inizio dell'attività.
I tempi del procedimento di rilascio dell'autorizzazione sono fissati dalla vigente normativa (D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e D.P.R. n. 59/2013) in 90 giorni .
L'autorizzazione ha durata di quindici anni.
L'istanza di rinnovo deve essere presentata sei mesi prima della scadenza.
Fonte normativa

  • DPR 59/2013 (art. 4, c. 4)
  • D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (art. 215, c. 1 e art. 216, c. 1)
Potere sostitutivo
Ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9.01.2014, il titolare del potere sostitutivo, in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali, è individuato a norma dell'art 2 comma 9 bis L. 241/1990 ss. mm. ii. nel Direttore Generale della Città Metropolitana di Genova.
Descrizione tempistica
I tempi del procedimento sono dettati dal combinato disposto della norma di settore e del DPR 59/2013.

Costi

Il contributo per le spese di istruttoria (approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale di Genova n. 183 prot. 143284 del 06.12.2011) per la comunicazione in materia di rifiuti sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale è pari a 280,00 euro .
Il contributo previsto per la voltura è pari a 50,00 euro.
I pagamenti devono essere effettuati tramite il sistema PagoPA di Città Metropolitana di Genova

Modalità Avvio

Il procedimento viene avviato solo in presenza di documentazione completa nelle sue parti essenziali come specificato nella relativa sezione. In caso contrario la domanda viene dichiarata improcedibile.
Le spese istruttorie devono essere versate prima della presentazione dell'istanza; in caso contrario la stessa è inammissibile come previsto dalla DGR 1076/2016

Orario di ricevimento

L'ufficio riceve su appuntamento (da concordare via mail) presso:
Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente - Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche - Largo Cattanei 3 16147 GENOVA

Contatti

L'ufficio riceve il Mercoledì e il Venerdì su appuntamento:

Direzione

Direzione Ambiente

Servizio

Servizio Tutela ambientale

Dirigente

TESTINI GIOVANNI

Ufficio

Ufficio Autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali

Responsabile ufficio

SBARBARO ROSETTA

Note

Se concorrono altre autorizzazioni ambientali, quali le emissioni in atmosfera e scarichi di competenza di CM nonché il nulla osta acustico di competenza del comune la comunicazione in materia di rifiuti confluisce in una Autorizzazione Unica Ambientale. Il Comune si deve esprimere anche sotto il profilo urbanistico edilizio. Viene inoltre raccolto il parere ASL per profili igienico sanitari.

Protezione dati personali

Compilando la modulistica presente in questa pagina, Lei fornisce alla Città metropolitana di Genova alcuni Suoi dati personali, i quali saranno trattati per l'istruzione del procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo.

Le ricordiamo che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica, ove l'istante o il dichiarante sia identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o attraverso la Carta d'identità elettronica (CIE), hanno la stessa validità ed efficacia di quelle presentate in forma cartacea o tradizionale (articolo 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale).

Nei casi previsti dalla legge, i dati personali acquisiti nel contesto del procedimento amministrativo saranno comunicati ad altri soggetti pubblici o privati o saranno diffusi mediante pubblicazione. Parimenti la Città metropolitana di Genova potrà ricevere da altri soggetti, pubblici o privati, la comunicazione di dati personali che La riguardano, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'istruzione del procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo.

La conservazione dei dati personali, comunque raccolti, avverrà nel rispetto della normativa in tema di documentazione amministrativa.

Maggiori e dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina: Privacy PRATICO

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Data Ultimo Aggiornamento: 19/02/25 17.07