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Comunicazione in materia di rifiuti prevista dagli artt. 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006
Codice procedimento
A.10
A cosa serve
La comunicazione serve per svolgere attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi e/o di recupero di rifiuti pericolosi e non, nel rispetto delle norme tecniche previste all'art. 214 del D. Lgs. 152/2006.
La comunicazione deve essere inviata per intraprendere operazioni di recupero rifiuti (Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06) in regime di procedure semplificate, nel rispetto delle norme tecniche previste all'art. 214 del D. Lgs. 152/2006 e qualora non siano richieste altre altre autorizzazioni (ad es. emissioni in atmosfera o scarichi di acque reflue).
Per gli altri casi si rimanda all'Autorizzazione Unica per lo smaltimento e il recupero di rifiuti prevista all'art. 208 del D. Lgs. 152/2006.
A seguito dell'introduzione dell'A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) ad opera del D.P.R. 59/2013, la comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 è sostituita dall'A.U.A. obbligatoriamente se contestualmente sono necessarie altre autorizzazioni ambientali sostituite dall'Autorizzazione Unica Ambientale (emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue&).
Nel caso si tratti invece di attività soggette unicamente a comunicazioni sostituite dall'A.U.A., (ad es. in materia di acustica) e/o ad autorizzazioni di carattere generale, ferma restando la presentazione telematica della comunicazione per il tramite del SUAP del Comune territorialmente competente è fatta salva la facoltà (e non l'obbligo) dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale.
Si precisa che in caso la gestione rifiuti non abbia le caratteristiche previste dalle norme tecniche relative alle procedure semplificate, occorrerà presentare istanza di Autorizzazioni Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 (si rinvia alla relativa per chiarimenti).
La comunicazione deve essere inviata per intraprendere operazioni di recupero rifiuti (Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06) in regime di procedure semplificate, nel rispetto delle norme tecniche previste all'art. 214 del D. Lgs. 152/2006 e qualora non siano richieste altre altre autorizzazioni (ad es. emissioni in atmosfera o scarichi di acque reflue).
Per gli altri casi si rimanda all'Autorizzazione Unica per lo smaltimento e il recupero di rifiuti prevista all'art. 208 del D. Lgs. 152/2006.
A seguito dell'introduzione dell'A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) ad opera del D.P.R. 59/2013, la comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 è sostituita dall'A.U.A. obbligatoriamente se contestualmente sono necessarie altre autorizzazioni ambientali sostituite dall'Autorizzazione Unica Ambientale (emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue&).
Nel caso si tratti invece di attività soggette unicamente a comunicazioni sostituite dall'A.U.A., (ad es. in materia di acustica) e/o ad autorizzazioni di carattere generale, ferma restando la presentazione telematica della comunicazione per il tramite del SUAP del Comune territorialmente competente è fatta salva la facoltà (e non l'obbligo) dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale.
Si precisa che in caso la gestione rifiuti non abbia le caratteristiche previste dalle norme tecniche relative alle procedure semplificate, occorrerà presentare istanza di Autorizzazioni Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 (si rinvia alla relativa per chiarimenti).
Chi può avanzare la richiesta
Chiunque in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.10 del D.M. 5.2.98, abbia un impianto già realizzato nel rispetto delle norme e intenda svolgere, nel rispetto di quanto indicato dalle norme tecniche, attività di recupero rifiuti.
Leggi
- DLgs 152/2006, Parte IV
- DM 05/02/1998
- DM 161, 12/6/2002
- DGR 1567/2008
DGR_1567_2008.pdf (file .pdf - dimensione 329 KB)
Specifiche tecniche
L'istanza deve essere fornendo tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni previsti dalla modulistica qui riportata:
- Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori
- Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo (vedi istruzioni di dettaglio)
- Modulo di istanza
Specifiche tecniche - Allegati
Modulistica_art_216_2015.docx (file .docx - dimensione 72,9 KB)
Modulistica_art_216_2015.pdf (file .pdf - dimensione 521,1 KB)
linee guida art 216.pdf (file .pdf - dimensione 20,3 KB)
Modulistica_art_216_2015.pdf (file .pdf - dimensione 521,1 KB)
linee guida art 216.pdf (file .pdf - dimensione 20,3 KB)
Informazioni
La domanda deve essere presentata la domanda online tramite SUAP
Tempistica
La comunicazione in materia di rifiuti prevista ai sensi dagli artt.. 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006 costituisce un'autorizzazione semplificata. L'iscrizione nel registro metropolitano dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 avviene entro 90 dal ricevimento della comunicazione.
La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero. Al fine del rinnovo la comunicazione deve essere inviata 90 giorni prima della scadenza della precedente.
Fonte normativa
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (art. 215, c. 1 e art. 216, c. 1)
Potere sostitutivo
Ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9.01.2014, il titolare del potere sostitutivo, in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali, è individuato a norma dell'art 2 comma 9 bis L. 241/1990 ss. mm. ii. nel Direttore Generale della Città Metropolitana di Genova.
Descrizione tempistica
Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione l'attività viene iscritta nell'apposito elenco metropolitano delle attività che svolgono recupero o smaltimento rifiuti in modalità semplificata. L'iscrizione viene comunicata con nota all'impresa, in cui sono indicati eventuali ulteriori condizioni a cui deve ci si deve attenere nello svolgimento dell'attività stessa.
Qualora entro 90 giorni si ravvisino motivi ostativi all'inizio o al proseguimento dell'attività, viene avviato specifico procedimento di teso a vietare l'attività.
La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero. Al fine del rinnovo la comunicazione deve essere inviata 90 giorni prima della scadenza della precedente.
Fonte normativa
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (art. 215, c. 1 e art. 216, c. 1)
Potere sostitutivo
Ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9.01.2014, il titolare del potere sostitutivo, in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali, è individuato a norma dell'art 2 comma 9 bis L. 241/1990 ss. mm. ii. nel Direttore Generale della Città Metropolitana di Genova.
Descrizione tempistica
Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione l'attività viene iscritta nell'apposito elenco metropolitano delle attività che svolgono recupero o smaltimento rifiuti in modalità semplificata. L'iscrizione viene comunicata con nota all'impresa, in cui sono indicati eventuali ulteriori condizioni a cui deve ci si deve attenere nello svolgimento dell'attività stessa.
Qualora entro 90 giorni si ravvisino motivi ostativi all'inizio o al proseguimento dell'attività, viene avviato specifico procedimento di teso a vietare l'attività.
Costi
Il contributo per le spese di istruttoria (approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale di Genova n. 183 prot. 143284 del 06.12.2011) è:
- Euro 280,00 per la comunicazione in materia di rifiuti sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale
- Euro 50,00 per la voltura
Modalità Avvio
Non viene avviato un procedimento ma si procede alla verifica della documentazione e alla successiva iscrizione, comunicandola non nota.
Orario di ricevimento
Mercoledì e venerdì su appuntamento (da concordare via mail) presso:
Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente - Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche - Largo Cattanei 3 16147 GENOVA
Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente - Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche - Largo Cattanei 3 16147 GENOVA
Contatti
L'Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche riceve previo appuntamento:
- ufficio.rifiuti@cittametropolitana.genova.it
- tel. 010 5499 765 - 800
Direzione
Direzione Ambiente
Servizio
Servizio Tutela ambientale
Dirigente
TESTINI GIOVANNI
Ufficio
Ufficio Tecnico Rifiuti, bonifiche ed emissioni in atmosfera
Responsabile ufficio
PERROTTA MATTEO
Note
Se concorrono altre autorizzazioni ambientali, quali le emissioni in atmosfera e scarichi di competenza di Città Metropolitana di Genova la comunicazione in materia di rifiuti confluisce in una Autorizzazione Unica Ambientale.
Protezione dati personali
Compilando la modulistica presente in questa pagina, Lei fornisce alla Città metropolitana di Genova alcuni Suoi dati personali, i quali saranno trattati per l'istruzione del procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo.
Le ricordiamo che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica, ove l'istante o il dichiarante sia identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o attraverso la Carta d'identità elettronica (CIE), hanno la stessa validità ed efficacia di quelle presentate in forma cartacea o tradizionale (articolo 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale).
Nei casi previsti dalla legge, i dati personali acquisiti nel contesto del procedimento amministrativo saranno comunicati ad altri soggetti pubblici o privati o saranno diffusi mediante pubblicazione. Parimenti la Città metropolitana di Genova potrà ricevere da altri soggetti, pubblici o privati, la comunicazione di dati personali che La riguardano, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'istruzione del procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo.
La conservazione dei dati personali, comunque raccolti, avverrà nel rispetto della normativa in tema di documentazione amministrativa.
Maggiori e dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina: Privacy PRATICO
Le ricordiamo che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica, ove l'istante o il dichiarante sia identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o attraverso la Carta d'identità elettronica (CIE), hanno la stessa validità ed efficacia di quelle presentate in forma cartacea o tradizionale (articolo 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale).
Nei casi previsti dalla legge, i dati personali acquisiti nel contesto del procedimento amministrativo saranno comunicati ad altri soggetti pubblici o privati o saranno diffusi mediante pubblicazione. Parimenti la Città metropolitana di Genova potrà ricevere da altri soggetti, pubblici o privati, la comunicazione di dati personali che La riguardano, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'istruzione del procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo.
La conservazione dei dati personali, comunque raccolti, avverrà nel rispetto della normativa in tema di documentazione amministrativa.
Maggiori e dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina: Privacy PRATICO