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PRATICHE ONLINE - moduli attivabili

Richiesta di Accesso civico
Codice procedimento
URP.01
A cosa serve
L'accesso civico semplice è il diritto di accesso previsto dal Decreto Trasparenza D.Lgs. 33/2013 che consente a chiunque di ottenere i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
Chi può avanzare la richiesta
Chiunque. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione
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Specifiche tecniche
I proponenti devono predisporre:
  • Modulo dati Accesso civico in allegato (solo se l'istanza NON è presentata Online)
  • Eventuale documentazione a supporto della richiesta per identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti
Specifiche tecniche - Allegati
Modulo Accesso Civico.pdf (file .pdf - dimensione 183,5 KB)
Informazioni
La domanda può essere presentata
  • On line, selezionando il link presente nel box ad inizio pagina
  • via pec all'indirizzo presente nel pie' di pagina di questo portale
  • posta ordinaria cartacea indirizzata a Città metropolitana di Genova - Piazzale Mazzini 2, 16122 Genova
  • consegna diretta all'ufficio archivio/protocollo della Città metropolitana di Genova Piazzale Mazzini 2, 16122 Genova
Si precisa che il procedimento di accesso, inizialmente preso in carico dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, passa in carico alle Direzioni competenti per materia.
Restano comunque validi i contatti sotto riportati, per eventuale richiesta informazioni
Tempistica
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (30 giorni) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Fonte normativa
D. Lgs. 33/2013, articolo 5 comma 6
Potere sostitutivo
Richiesta di riesame al RPCT che decide il termine di venti giorni.
Descrizione tempistica
In caso di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Costi
La richiesta di accesso è gratuita salvo il rimborso di eventuali costi sostenuti e documentati dall'Amministrazione che verranno quantificati e richiesti successivamente.
Modalità Avvio
La domanda deve contenere gli elementi necessari per l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso o di cui si richiede la pubblicazione.

Nel caso la formulazione della richiesta non consenta di individuare con esattezza l'oggetto dell'accesso, l'Amministrazione fissa un termine di 10 giorni al richiedente per ridefinire la richiesta. Qualora il richiedente non provveda, l'Amministrazione dichiarerà la richiesta inammissibile, comunicando l'esito all'interessato.
L'identificazione del richiedente è condizione di ricevibilità della richiesta di accesso civico. Ove l'identità risulti incerta, l'Amministrazione deve comunicare al richiedente la necessità di indicare le sue complete generalità con i relativi recapiti e numero di telefono.

Qualora il richiedente non fornisca tali informazioni, l'Amministrazione dichiara la domanda irricevibile.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile anticorruzione e trasparenza (di seguito RPCT) che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 33/2013 s.m. e i, il suddetto RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010. Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.

Qualora tale organo non sia stato istituito, come – ad oggi – nella Città metropolitana di Genova, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore e quindi al Difensore civico della Regione Liguria.

Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.
Orario di ricevimento
Dal lunedì al venerdì 8:30 - 12:30 (con prenotazione obbligatoria al numero +39 010 5499 456) presso:
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Città Metropolitana di Genova - Piazzale Mazzini 2 - 16122 GENOVA (ITALIA)
Contatti
Referenti Ufficio Relazioni con il Pubblico:
Direzione
Segreteria e Direzione Generale
Servizio
Ufficio Segreteria generale
Dirigente
GIARDINA MARIA CONCETTA
Ufficio
Unità Protocollo e URP
Responsabile ufficio
GAMBINO FRANCESCO
Protezione dati personali
Compilando la modulistica presente in questa pagina, Lei fornisce alla Città metropolitana di Genova alcuni Suoi dati personali, i quali saranno trattati per l'istruzione del procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo.
Le ricordiamo che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica, ove l'istante o il dichiarante sia identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), hanno la stessa validità ed efficacia di quelle presentate in forma cartacea o tradizionale (articolo 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale).
Nei casi previsti dalla legge, i dati personali acquisiti nel contesto del procedimento amministrativo saranno comunicati ad altri soggetti pubblici o privati o saranno diffusi mediante pubblicazione. Parimenti la Città metropolitana di Genova potrà ricevere da altri soggetti, pubblici o privati, la comunicazione di dati personali che La riguardano, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'istruzione del procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo.
La conservazione dei dati personali, comunque raccolti, avverrà nel rispetto della normativa in tema di documentazione amministrativa.

Maggiori e dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina: Privacy PRATICO

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