×
Città Metropolitana di Genova
Soddisfazione utente
Vota la facilità di utilizzo del servizio online
Richiesta di Accesso generalizzato
Codice procedimento
URP.02
A cosa serve
L'accesso civico generalizzato è il diritto di accesso previsto dal Decreto Trasparenza D.Lgs. 33/2013 che consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso D.lgs 33/2013 nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Chi può avanzare la richiesta
Chiunque. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. La domanda deve contenere gli elementi necessari per l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso.
Leggi
- D. Lgs. 33/2013, articolo 5 comma 6
- Regolamento CMGE dei procedimenti di accesso civico e generalizzato (delibera del Consiglio metropolitano n. 42/2018) [vedi Amministrazione trasparente - Sezione Atti generali]
Specifiche tecniche
I proponenti devono predisporre:
- Modulo dati Accesso civico Generalizzato in allegato (solo se l'istanza NON è presentata Online)
- Eventuale documentazione a supporto della richiesta per identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
Specifiche tecniche - Allegati
Modulo Accesso Generalizzato.pdf (file .pdf - dimensione 290,5 KB)
Informazioni
La domanda può essere presentata
Restano comunque validi i contatti sotto riportati, per eventuale richiesta informazioni
- On line, selezionando il link presente nel box ad inizio pagina
- via pec all'indirizzo presente nel pie' di pagina di questo portale
- posta ordinaria cartacea indirizzata a Città metropolitana di Genova - Piazzale Mazzini 2, 16122 Genova
- consegna diretta all'ufficio archivio/protocollo della Città metropolitana di Genova Piazzale Mazzini 2, 16122 Genova
Restano comunque validi i contatti sotto riportati, per eventuale richiesta informazioni
Tempistica
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Fonte normativa
Regolamento per la disciplina dei procedimenti di Accesso civico e generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento per l'Accesso civico generalizzato nella sezione dedicata su Amministrazione trasparente)
Potere sostitutivo
Richiesta di riesame al RPCT che decide il termine di venti giorni.
Descrizione tempistica
In caso di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Fonte normativa
Regolamento per la disciplina dei procedimenti di Accesso civico e generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento per l'Accesso civico generalizzato nella sezione dedicata su Amministrazione trasparente)
Potere sostitutivo
Richiesta di riesame al RPCT che decide il termine di venti giorni.
Descrizione tempistica
In caso di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Costi
La richiesta di accesso è gratuita salvo il rimborso di eventuali costi sostenuti e documentati dall'Amministrazione che verranno quantificati e richiesti successivamente.
Modalità Avvio
La domanda deve contenere gli elementi necessari per l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso o di cui si richiede la pubblicazione.
Nel caso la formulazione della richiesta non consenta di individuare con esattezza l'oggetto dell'accesso, l'Amministrazione fissa un termine di 10 giorni al richiedente per ridefinire la richiesta. Qualora il richiedente non provveda, l'Amministrazione dichiarerà la richiesta inammissibile, comunicando l'esito all'interessato.
L'identificazione del richiedente è condizione di ricevibilità della richiesta di accesso civico. Ove l'identità risulti incerta, l'Amministrazione deve comunicare al richiedente la necessità di indicare le sue complete generalità con i relativi recapiti e numero di telefono.
Qualora il richiedente non fornisca tali informazioni, l'Amministrazione dichiara la domanda irricevibile.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile anticorruzione e trasparenza (di seguito RPCT) che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 33/2013 s.m. e i, il suddetto RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010. Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
Qualora tale organo non sia stato istituito, come ad oggi nella Città metropolitana di Genova, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore e quindi al Difensore civico della Regione Liguria.
Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.
Nel caso la formulazione della richiesta non consenta di individuare con esattezza l'oggetto dell'accesso, l'Amministrazione fissa un termine di 10 giorni al richiedente per ridefinire la richiesta. Qualora il richiedente non provveda, l'Amministrazione dichiarerà la richiesta inammissibile, comunicando l'esito all'interessato.
L'identificazione del richiedente è condizione di ricevibilità della richiesta di accesso civico. Ove l'identità risulti incerta, l'Amministrazione deve comunicare al richiedente la necessità di indicare le sue complete generalità con i relativi recapiti e numero di telefono.
Qualora il richiedente non fornisca tali informazioni, l'Amministrazione dichiara la domanda irricevibile.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile anticorruzione e trasparenza (di seguito RPCT) che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 33/2013 s.m. e i, il suddetto RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010. Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
Qualora tale organo non sia stato istituito, come ad oggi nella Città metropolitana di Genova, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore e quindi al Difensore civico della Regione Liguria.
Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.
Orario di ricevimento
Dal lunedì al venerdì 8:30 - 12:30 (con prenotazione obbligatoria al numero +39 010 5499 456) presso:
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Città Metropolitana di Genova - Piazzale Mazzini 2 - 16122 GENOVA (ITALIA)
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Città Metropolitana di Genova - Piazzale Mazzini 2 - 16122 GENOVA (ITALIA)
Contatti
Referenti Ufficio Relazioni con il Pubblico:
- Tel. +39 010 5499 456
- Numero Verde 800 509 420
- info@cittametropolitana.genova.it
Direzione
Servizio Segreteria Generale e Avvocatura
Servizio
Ufficio Segreteria generale
Dirigente
GIARDINA MARIA CONCETTA
Ufficio
Unità Protocollo e URP
Responsabile ufficio
GAMBINO FRANCESCO
Protezione dati personali
Compilando la modulistica presente in questa pagina, Lei fornisce alla Città metropolitana di Genova alcuni Suoi dati personali, i quali saranno trattati per l'istruzione del procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo.
Le ricordiamo che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica, ove l'istante o il dichiarante sia identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), hanno la stessa validità ed efficacia di quelle presentate in forma cartacea o tradizionale (articolo 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale).
Nei casi previsti dalla legge, i dati personali acquisiti nel contesto del procedimento amministrativo saranno comunicati ad altri soggetti pubblici o privati o saranno diffusi mediante pubblicazione. Parimenti la Città metropolitana di Genova potrà ricevere da altri soggetti, pubblici o privati, la comunicazione di dati personali che La riguardano, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'istruzione del procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo.
La conservazione dei dati personali, comunque raccolti, avverrà nel rispetto della normativa in tema di documentazione amministrativa.
Maggiori e dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina: Privacy PRATICO
Le ricordiamo che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica, ove l'istante o il dichiarante sia identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), hanno la stessa validità ed efficacia di quelle presentate in forma cartacea o tradizionale (articolo 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale).
Nei casi previsti dalla legge, i dati personali acquisiti nel contesto del procedimento amministrativo saranno comunicati ad altri soggetti pubblici o privati o saranno diffusi mediante pubblicazione. Parimenti la Città metropolitana di Genova potrà ricevere da altri soggetti, pubblici o privati, la comunicazione di dati personali che La riguardano, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'istruzione del procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo.
La conservazione dei dati personali, comunque raccolti, avverrà nel rispetto della normativa in tema di documentazione amministrativa.
Maggiori e dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina: Privacy PRATICO